Entra in vigore il nuovo Regolamento UE 2016/425 SUI DPI – Dispositivi di Protezione individuali
È entrato ufficialmente in vigore il 21 aprile 2018 il Regolamento UE 2016/425 SUI DPI – Dispositivi di Protezione Individuali, che abroga le applicazioni della Direttiva 89/686/CEE.
Il Regolamento DPI (UE 2016/425, è la nuova norma (di Prodotto/CE) di riferimento per la progettazione e fabbricazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI è entrato in vigore il 20 aprile 2016, con la previsione dell’abrogazione della la Direttiva 89/686/CEE a partire dal 21 aprile 2018, ad eccezione di alcune prescrizioni sugli Organismi notificati per la valutazione di conformità dei DPI.
Le principali novità introdotte dalla scadenza del 21 aprile comprendono requisiti ed obblighi relative alla classificazione delle categorie di rischio, la semplificazione di alcune procedure di valutazione della conformità, prescrizioni ed obblighi per gli operatori economici (produttori, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori), l’armonizzazione con riferimento al regolamento (UE) N. 1025/2012 e la marcatura CE di cui al Reg. (CE) n 765/2008, le modalità di vigilanza del mercato e le procedure di salvaguardia, le applicazioni del regolamento (UE) n 182/2016 e la competenza degli Organismi notificati.
È tutto pronto per questo passaggio ulteriore della validità del Regolamento? È tutto chiaro per gli operatori in relazione alle conseguenze pratiche, anche a livello di cogenza normativa, di questo ulteriore step?
Per Cif Carpenteria, si.
Il Regolamento, rispetto anche a quanto contenuto nel decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale), ha leggermente modificato la stessa divisione in categorie dei DPI.
Le categorie di rischio da cui i dispositivi di protezione individuale sono destinati a proteggere gli utilizzatori secondo il nuovo Regolamento sono tre:
- la categoria I “comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
- lesioni meccaniche superficiali;
- contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
- contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
- lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
- condizioni atmosferiche di natura non estrema”.
- la categoria III comprende “esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
- sostanze e miscele pericolose per la salute;
- atmosfere con carenza di ossigeno;
- agenti biologici nocivi;
- radiazioni ionizzanti;
- ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
- ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
- cadute dall’alto;
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- annegamento;
- tagli da seghe a catena portatili;
- getti ad alta pressione;
- ferite da proiettile o da coltello;
- rumore nocivo
Altre piccole modifiche riguardano poi proprio gli stessi requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale.