Normativa parapetti permanenti: indicazioni e specifiche secondo CIF

CIF Carpenteria illustra in questa news i requisiti dimensionali, geometrici e prestazionali dei parapetti permanenti. Manca a oggi una regolamentazione chiara sui parapetti in ambito edilizio, quindi è importante sottolineare alcuni aspetti.

Legislazione delle costruzioni: D.M. 17/01/2018

Il D.M. 17/01/2018 (NTC 2018) è la legislazione di riferimento delle costruzioni, che non riporta però prescrizioni per i parapetti, salvo il D.M. 236 del 14/06/1989, relativo alle Prescrizioni tecniche per le barriere architettoniche degli edifici privati.

Le norme tecniche danno indicazioni non cogenti. Tuttavia, in questa news, CIF Carpenteria si sofferma su quanto stabilito dalle norme UNI e, in particolare, la UNI 10809:1999 e la UNI EN ISO 14122-3:2016 (armonizzata Direttiva macchine). Eventuali lavori sui parapetti e ringhiere permanenti rientrano nel Glossario edilizia libera.

Decreto 17 gennaio 2018: norme tecniche per le costruzioni

Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni (GU n. 42 del 20-2-2018 SO n. 8): le NTC 2018 non apportano cambiamenti per quanto riguarda i parapetti rispetto alle NTC 2008. Unica risultanza riguarda la sezione 5.1.3.10 (Cap. 5 Ponti) – Azioni sui parapetti e urto di veicolo in svio.

Come devono essere i parapetti?

  • L’altezza dei parapetti non può essere inferiore a 1,10 m
  • I parapetti devono essere calcolati in base a un’azione orizzontale di 1,5 kN/m applicata al corrimano (Ponti)

D.M. 236 del 14/06/1989: accessibilità degli edifici privati

Questo Decreto sancisce le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Cosa prevede il D.M. 236 relativamente ai parapetti permanenti?

  • L’altezza del corrimano non deve essere inferiore ai 90 cm
  • Il parapetto deve avere un’altezza minima di 1,00 e deve essere inattraversabile da una sfera di 10 cm

Le norme contenute nel decreto 236 del 14/06/1989 si applicano:

  1. agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
  2. agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
  3. alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
  4. agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

Parapetti, scale e corrimano: cosa dice la normativa

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Nei casi in cui questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata. Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità. I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati. Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimani devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente.

Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:

  1. la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone e il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l’asse longitudinale;
  2. la lunghezza delle rampe deve essere contenuta. In caso contrario si deve interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano;
  3. il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
  4. in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata;
  5. è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo;
  6. le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti.

CIF Carpenteria, seppur in assenza di una regolamentazione chiara sui parapetti in ambito edilizio, mette a disposizione tutta la competenza, l’esperienza e la professionalità per la realizzazione di strutture in acciaio e alluminio e impianti industriali di qualità e sicuri. Contattaci.